Servizi a valore aggiunto 0900/0901/0906

Obbligo di indicazione dei prezzi

L'obbligo di indicare i prezzi è disciplinato dall'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP), in base alla quale dal 1° gennaio 2005 siete tenuti a indicare, insieme alla pubblicazione dei numeri dei vostri servizi a valore aggiunto (0900, 0901, 0906), anche i costi addebitati al chiamante. Le informazioni relative ai prezzi devono essere chiare, trasparenti, comprensibili e ben leggibili, nonché pubblicate utilizzando caratteri di grandezza equivalente a quella dei caratteri usati per i numeri. La vostra iscrizione deve riportare la tariffa base e/o la tariffa al minuto. Qualora venisse applicata un'altra scadenza tariffaria, si deve rendere chiaramente noto il tipo di tassazione. A partire dal 1° luglio 2010 le tariffe dichiarate, riportanti i numeri 090X, devono essere integrate nei nostri elenchi con il contrassegno "da rete fissa".

La responsabilità connessa all'obbligo di indicare i prezzi è a vostro carico.

In quali elenchi compaiono i numeri dei servizi a valore aggiunto.

Se da voi non richiesto diversamente, i numeri dei vostri servizi a valore aggiunto vengono automaticamente pubblicati negli elenchi di local.ch.

A richiesta il numero di un determinato servizio a valore aggiunto può essere pubblicato soltanto nel volume desiderato dell'elenco telefonico. In questo caso il numero del servizio a valore aggiunto viene pubblicato soltanto nell'elenco telefonico corrispondente, alla località sotto la quale il cliente ha pubblicato la propria sede (e non in tutti i volumi dell'elenco telefonico).

Quanto costa la pubblicazione dei numeri dei servizi a valore aggiunto?
Il prezzo di pubblicazione si orientano alle tariffe praticate per le iscrizioni supplementari.

Prezzi